Art. 6 — Deliberazioni della sezione disciplinare
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La sezione disciplinare delibera col numero di sette componenti: il Vice Presidente del Consiglio superiore che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e un componente eletto dal Parlamento. Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il quinto componente magistrato e' magistrato di tribunale. Qualora il Presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo art. 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il Vice Presidente del Consiglio superiore, e resta escluso il componente eletto dal Parlamento. Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal Presidente del Consiglio superiore; ed e' composta, oltre che dal Vice Presidente del Consiglio superiore e dal piu' anziano per carica o per eta' dei componenti eletti dal Parlamento, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Corte di cassazione, se il procedimento riguarda il Primo Presidente, e dal Primo Presidente, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da un magistrato di Corte di cassazione, se riguarda il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
