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((La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento. Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento. Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale. I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (che ha modificato il presente articolo) (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 20 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 262/2003

    Illegittimità dichiarata
    22 luglio 2003

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui…

    Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 2 Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195 · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 111 parole tolte, 116 parole aggiunte.

La sezione disciplinare delibera col numero di tolto: sette aggiunto: nove componenti: il tolto: Vice Presidente aggiunto: vice presidente del Consiglio superioreaggiunto: , che la presiede, tolto: il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due aggiunto: tre magistrati di Corte di cassazione aggiunto: di cui uno con ufficio direttivo, tolto: un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato appartenente aggiunto: tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare tolto: e un componente elettoaggiunto: , e due dei membri eletti dal Parlamento. Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, tolto: il quinto componente magistrato e' magistrato aggiunto: due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. Qualora il tolto: Presidente aggiunto: presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo tolto: art. aggiunto: articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il tolto: Vice Presidente aggiunto: vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso tolto: il aggiunto: un componente eletto dal Parlamento. Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il tolto: Primo Presidente aggiunto: primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tolto: Tribunale aggiunto: tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal tolto: Presidente aggiunto: presidente del Consiglio superioretolto: ; ed e' composta, oltre che dal tolto: Vice Presidente del Consiglio superiore e dal piu' anziano per carica o per eta' aggiunto: vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, tolto: dai due aggiunto: da tre magistrati di Corte di cassazioneaggiunto: , di cui due con ufficio direttivo tolto: e daaggiunto: , due magistrati di tolto: Corte di cassazione, se il procedimento riguarda il Primo Presidente, e dal Primo Presidente, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da un magistrato di Corte di cassazione, se riguarda il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche aggiunto: corte d'appello e un magistrato di tribunale. I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (che ha modificato il presente articolo) (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art6 · fonte del testo