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Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23. Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art29 · fonte su Normattiva