Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 8 — Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione)

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Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato e' presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non e' stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1990 al 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2015

    Questione inammissibile
    26 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificati dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel combinato disposto con gli artt. 1829 cod. civ., 32 e 50 del r.d. n. 1736 del 1933, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito. Infatti, in riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il rimettente, in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati, non dedica una puntuale motivazione alla delibazione della non manifesta infondatezza per ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno di essi. Pertanto, la denuncia della loro violazione rimane del tutto generica ed apodittica. - Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, v. le citate pronunce: sentenze nn. 243/2014, 141/2012 e 21/2012; ordinanze nn. 261/2012, 216/2012, 181/2012, 174/2012, 65/2012, 60/2012 e 48/2012.

    Art. 1829 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 511/1995

    Questione infondata
    18 dicembre 1995

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 386, in quanto - postoché la 'ratiò della disposizione impugnata consiste nella finalità deflattiva dei procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione della disciplina degli assegni bancari e, contemporaneamente, nella tutela del bene giuridico della pubblica fede attraverso la previsione disincentivante di dover corrispondere, oltre all'importo dell'assegno, anche gli accessori (interessi, penale e spese per il protesto), indipendentemente dalla richiesta del creditore ed anche in presenza di remissione del debito - il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore appare ragionevole in relazione a comportamenti che destano minore allarme sociale perché seguiti dal pagamento della somma capitale e degli accessori; non è fondatamente deducibile alcuna disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui il risarcimento del danno è valutato come mera circostanza del reato, essendo incomparabili le situazioni confrontate; non è ravvisabile alcuna lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non sussistendo un vincolo costituzionale che limiti a determinate fattispecie nominate la discrezionalità del legislatore nella previsione di nuove ipotesi di condizioni di procedibilità. - S. n. 203/1993; O. n. 370/1995. red.: Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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  • Sentenza n. 407/1993

    Illegittimità dichiarata
    23 novembre 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attesta…

    Art. 2 cost. · Art. 11 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 3 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art8 · fonte su Normattiva