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Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge. Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero. La misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.6 Con effetto dal 1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1990, n.223

6

La L. 6 agosto 1990, n.223 ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992." La medesima legge ha inoltre disposto (con la l'art. 27, comma 1) che "A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103."

Testo in vigore dal 24 agosto 1990 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 499/1989

    Questione infondata
    10 novembre 1989

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 535/1988, O.n. 219/1989.

    Art. 53 cost. · Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/1989

    Questione infondata
    20 aprile 1989

    RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - Anche a voler considerare il canone di abbonamento radiotelevisivo come un'imposta, la mera detenzione di un apparecchio può essere ragionevolmente ritenuta indice di capacità contributiva ai fini dell'imposizione del modestissimo tributo che l'utente è tenuto a versare. La capacità contributiva difatti consiste nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata.

    Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art15 · fonte su Normattiva