Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1957 al 25 luglio 1965. Leggi il testo vigente →
Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18. L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante. Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1957 al 25 luglio 1965
