È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.
Art. 3 cost. · Art. 9 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio