Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale, formulate dai giudici 'a quibus', in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarietà funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancora più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non più ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole. - S. n. 176/1992.
Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registro · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.
Art. 3 cost. · Art. 9 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.
Art. 3 cost. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione. Infatti con sentenza n. 154 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Art. 3 cost. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
Manifesta inammissibilità della questione, priva di motivazione sulla rilevanza. - Esenzione fiscale di atti del giudizio di separazione personale dei coniugi, S. n. 176 del 1992. red.: A. Greco
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.
Il carattere alternativo della sua formulazione non consente di decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in quanto esenta dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. La norma, infatti, viene contestata non solo 'nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugì, ma anche 'nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed INVIM, dei trasferimenti di immobili tra le parti, in osservanza delle condizioni di separazione o di divorziò, senza che vi sia stata, da parte del giudice rimettente, una presa di posizione sul dubbio di fondo dallo stesso espresso, relativamente alla attuale esenzione da imposta dell'alienazione di immobili, in ottemperanza a statuizioni di divorzio. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 - in relazione agli artt. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla inammissibilità, per ragioni del genere di quelle suesposte, di questioni di legittimità costituzionale, v. O. nn. 45/1994, 114/1994, 206/1994, 227/1994, 325/1994, 427/1994. red.: A. M. M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 3 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1987
urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art19 · fonte su Normattiva