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La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di riversibilita' quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio. Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma. Il limite di 72 anni di cui al precedente comma e' elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso. La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza fra l'importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani. Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennita' per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta il marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di eta'. In tal caso la pensione e' liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 15 giugno 1969

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Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 399/1994

    Questione infondata
    23 novembre 1994

    Il sistema di riversibilità delle pensioni indirette, a differenza del sistema di riversibilità delle pensioni dirette - che adempie ad una funzione assistenziale - è ispirato a finalità risarcitorie, di tutela dei vincoli di sangue e della solidarietà familiare, i cui contenuti non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni di fatto, ma operano sulla base dei criteri stabiliti dal sistema stesso, quali quello di esclusione - corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento - secondo cui la pensione va riconosciuta una sola volta, in base ad un rigido ordine di precedenze, senza possibilità quindi - tranne i casi di consolidamento tassativamente previsti - che il diritto al trattamento, una volta attribuito al beneficiario, e perciò esaurita la sua finalità, possa risorgere, a seguito di morte di quest'ultimo, in capo ad un altro soggetto. Appare pertanto coerente con tali principi che, a norma degli artt. 11 e 12, l. n. 46 del 1958 e delle corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, non sia riconosciuta, a favore della vedova ovvero dei figli minori del titolare di pensione indiretta, deceduto, la riversibilità della pensione, dovendosi escludere che tale preclusione possa configurare una ingiustificata disparità di trattamento di detta vedova, rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta, trattandosi di situazioni non raffrontabili per mancanza di omogeneità, riguardo alla fonte, all'oggetto della tutela e al momento della loro efficacia. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili, dedotti in ordine agli artt. 29 e 31 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12, l. 15 febbraio 1958, n. 46, come modificati dagli artt. 81 e 82, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 11 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

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  • Sentenza n. 29/1989

    Questione infondata
    2 febbraio 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 83 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in rela…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

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  • Sentenza n. 72/1986

    Questione infondata
    2 aprile 1986

    Le pensioni spettanti agli impiegati statali (come pure quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici ed a carico di questi ultimi) sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (quali la continuità e durata del rapporto di impiego, la entità dei contributi versati) specifiche di ciascuna categoria. La non comparabilità globale dei due diversi regimi pensionistici discende, dunque, dalla non omogeneità tra impiego pubblico e privato, e ciò esclude che alla disciplina della previdenza sociale possa farsi riferimento per indurre, dalla mancanza in essa della previsione di un limite di differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni, l'illegittimità costituzionale, in parte qua, della differente disciplina attinente al pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (la quale contiene nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui, ove il dipendente statale abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento, si richiede, per la riversibilità della pensione in favore del coniuge superstite, una differenza di età tra i coniugi non superiore a venticinque anni; questione sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, non essendo analoga limitazione prevista (dall'art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153) per il coniuge superstite di pensionato della previdenza sociale). - Sulla differenziazione dei rispettivi sistemi previdenziali previsti per l'impiego pubblico e per quello privato, S. nn. 155/1969 e 30/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 11 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art11 · fonte del testo