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Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio. 47 Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95. Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

  • a)IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
  • b)V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
  • c)VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
  • d)VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
  • e)VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
  • f)VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
  • g)VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.1827 Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica. Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312. Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio 1978. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.22 Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge. Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.14 Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.14 Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

14

con decorrenza dal 1 gennaio 1986

Il D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987 n. 472, ha disposto (con l'art. 2 comma 21) che "a decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario".

L. 7 agosto 1990 n. 232

18

con decorrenza dal 1 luglio 1988

La L. 7 agosto 1990 n. 232, ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate: a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000; b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000; c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000".

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 giugno 1991 n. 277 (in s.s. relativa alla G.U: 19/06/1991 n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121".

L. 7 agosto 1990 n. 232, come modificata dal il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

27

La L. 7 agosto 1990 n. 232, come modificata dal il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, ha disposto (con l'art. 22) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello III..................... L. 102.000 " IV..................... L. 107.000 " V..................... L. 113.000 " VI..................... L. 123.000 " VI-bis................... L. 131.000 " VII.....................L. 139.000 " VII-bis...................L. 150.000 " VIII.................... L. 161.000 " IX..................... L. 182.000 Tali aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello III..................... L. 78.000 " IV..................... L. 82.000 " V..................... L. 86.000 " VI..................... L. 94.000 " VI-bis................... L. 100.000 " VII.....................L. 106.000 " VIII.................... L. 123.000 " IX..................... L. 140.000"

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

47

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 45, comma 13) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita', al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche: a) Generale di Corpo d'armata: € 1.322,05; b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: € 1.267,52; c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: € 1.164,95; d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95; e) Colonnello/Primo Dirigente: € 1.002,19; f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitre' anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95; g) Tenente Colonnello/Vice Questore: € 1.002,19; h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95; i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: € 1.002,19; j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: € 830,60."

Testo in vigore dal 7 luglio 2017 al 1 gennaio 2018

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 465/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella <<C>> allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1^ aprile 1981, n. 121) e della nota in calce alla tabella - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con quelle proprie dei sottufficiali della Guardia di finanza -, in quanto, premesso che il legislatore ha compiuto una scelta non irragionevole e non arbitraria di fronte a situazioni non omogenee, il sistema della legge n. 121 del 1981 e successive integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico ed alla sua unificazione per le forze di polizia, non era destinato a creare vuoti legislativi, dovendosi integrare con la preesistente normativa e con quella sopravvenuta (atteso il carattere del rinvio previsto) per quanto non disciplinato dalla predetta legge (sentenza n. 65 del 1997). Peraltro, <<per il periodo fino al 1992 la situazione era transitoria, secondo una scelta effettuata dal legislatore>>, perché <<da un canto la Guardia di finanza aveva conservato il suo assetto organizzativo-funzionale, dall'altro, si era in attesa dell'attuazione delle deleghe per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216). Infatti, l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi nel corso del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio di trattamenti, che presuppone l'eliminazione di differenze di meccanismi di progressione in taluni ordinamenti ovvero l'adeguamento di moduli ordinamentali>>. - Cfr. S. n. 277/1991, con la quale <<è stata operata l'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri alle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato>>. - V., altresì, S. nn. 455/1993 e 241/1996 nonché O. n. 324/1993. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 9 Disposizioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/1997

    Questione infondata
    21 marzo 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, l. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 l. 12 agosto 1922, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della l. 1 aprile 1981, n. 121) - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato - in quanto - posto che la l. n. 121 del 1981, oltre a smilitarizzare ed innovare l'assetto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quello della Polizia femminile (peraltro con il loro scioglimento) mediante l'introduzione di una serie di norme organizzative e di un nuovo ordinamento della Polizia di Stato, ha fissato il principio di equiparazione del trattamento economico (art. 43, comma 16 ) di tutte le forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, senza distinzione, compresi il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato; e che la equiparazione economica è stata attuata attraverso l'estensione, in via di principio e in modo permanente e generale, del trattamento economico, previsto per il personale della Polizia di Stato (da fissarsi, con esclusione dei dirigenti, sulla base di accordi), all'Arma dei Carabinieri ed agli altri Corpi suindicati - la questione si fonda sull'erroneo presupposto che il livello del grado iniziale di ufficiale in s.p.e. e di funzioni direttive nelle forze di polizia debba coincidere ed attestarsi al grado di tenente, con conseguente scorrimento, e non tiene conto delle diverse modalità di accesso, qualità e titoli richiesti dalla legge secondo i singoli ordinamenti, basate su requisiti attitudinali e modi di formazione e addestramento differenti; mentre, invece, è evidente che il sottotenente della G.d.F. non poteva essere inserito nel quadro retributivo di equiparazione sullo stesso piano del commissario di I qualifica, al quale veniva (ed è) equiparato il tenente, e che lo status di aspirante vice commissario corrisponde a quello del grado di sottotenente della G.d.F.; sicché, la mancata menzione del sottotenente nella predetta tabella non deriva da una sorta di "ignoranza" della previsione normativa del livello, ne' tantomeno da un'irragionevole esclusione, ma dalla consapevolezza di salvaguardare la situazione preesistente (confermando le diversità ordinamentali) e, al contempo, di preservare la normativa che consentiva di determinare autonomamente il trattamento economico e la corrispondenza con l'analogo livello della polizia, anch'esso non menzionato in tabella, senza alcun contrasto con il principio di equiparazione. - S. nn. 277/1991, 30/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 9 Disposizioni

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  9. 21 novembre 1987 — 12 agosto 1990per 3 anni
  10. 1 novembre 1986 — 21 novembre 1987per un anno
  11. 13 dicembre 1981 — 1 novembre 1986per 5 anni
  12. 10 aprile 1981 — 13 dicembre 1981testo originarioper 8 mesi

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art43 · fonte su Normattiva