Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1941 al 2 settembre 1947. Leggi il testo vigente →
[1]I Regi Provveditorati agli studi, sugli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione e sugli assegni d'aspettativa dovuti agli insegnanti tutti delle scuole di Stato comprese nella rispettiva loro circoscrizione, provvedono alla ritenuta del contributo personale in ragione dell'8 per cento e dispongono mensilmente per il relativo versamento a favore del Monte-pensioni.
[2]Dispongono contemporaneamente per il versamento, a favore dell'Istituto stesso, del contributo a loro carico nella misura dell'8 per cento sulla somma degli stipendi ed assegni predetti e del 16 per cento sulla differenza tra l'importo totale degli assegni corrisposti agli insegnanti in aspettativa per motivi di salute e l'importo totale degli stipendi ed altri assegni utili a pensione che gli insegnanti medesimi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio attivo.
[3]Al 30 giugno di ogni anno provvedono poi per il versamento della differenza tra la somma dei contributi di cui ai due commi precedenti e il complessivo contributo 16 per cento sull'importo della somma totale stanziata per stipendi ed altri assegni utili a pensione per tutti i posti di insegnante compresi nel ruolo provinciale e i pagamenti effettivamente disposti durante l'anno finanziario a favore dei maestri appartenenti al detto ruolo.
[4]Le stesse norme si applicano a cura del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi dei contributi dovuti dai Ministeri medesimi e dagli insegnanti di cui rispettivamente alla lettera n) ed all'ultimo comma del precedente articolo 6.
Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 2 settembre 1947
