Art. 10 — Composizione del consiglio dell'ordine
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Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza dei componenti del consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992
