Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 10 — Composizione del consiglio dell'ordine

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Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ((La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni)). Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Testo in vigore dal 10 marzo 1992 al 26 agosto 2005

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992. 4 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza dei componenti tolto: del aggiunto: il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi tolto: annotazioni a margine aggiunto: rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art10 · fonte del testo