Art. 29 — Iscrizione nell'elenco dei professionisti
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Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32. La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010
