Ordinamento della professione di giornalista

Art. 29 — Iscrizione nell'elenco dei professionisti

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Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32. La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 98/1968

    Illegittimità dichiarata
    10 luglio 1968

    Cfr.: sent. 11/1968.

    Art. 21 cost. · Art. 46 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 29 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 34 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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