Ordinamento della professione di giornalista

Art. 40 — Cessazione dell'attività professionale

Il giornalista e' cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale. In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 31 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 32 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art40 · fonte su Normattiva