Art. 64 — Procedimento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1963 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza, puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 6 ottobre 2011
