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Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonche' le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
10La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-18 gennaio 1977, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1977 al 25 giugno 1981
