Non può ritenersi razionale la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra i soggetti che, pur collocandosi in pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non possono, nell'esercizio della facoltà di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il sistema contributivo (perché la pensione con esso liquidata supera, pur dopo l'elevazione del massimale di base, quella risultante dal sistema retributivo), rispetto ai quali la mancata concessione dell'aumento del dieci per cento non trova alcuna valida giustificazione, ed i pensionati con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1969 cui è invece elargito tale aumento, e quelli collocati in pensione col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, che fruiscono a loro volta dell'aumento al settantaquattro per cento della base imponibile. Ne', d'altra parte, può essere addotto ad elemento giustificativo il fattore temporale, in relazione ad una necessaria gradualità da attuarsi nella concessione di benefici importanti oneri finanziari, non potendo certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il diritto alla pensione in data posteriore vengano a ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente maturato. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione (restando conseguentemente assorbito il profilo di contrasto con l'art. 38), l'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'1 maggio 1968. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.
Art. 9 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale