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Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonche' le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 27 gennaio 1977

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 101/1981

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1981

    Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 9 l. n. 153 del 1969, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968. - cfr. SS nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977

    Art. 9 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Sentenza n. 37/1977

    Ha colpito questo articolo
    18 gennaio 1977

    Non può ritenersi razionale la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra i soggetti che, pur collocandosi in pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non possono, nell'esercizio della facoltà di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il sistema contributivo (perché la pensione con esso liquidata supera, pur dopo l'elevazione del massimale di base, quella risultante dal sistema retributivo), rispetto ai quali la mancata concessione dell'aumento del dieci per cento non trova alcuna valida giustificazione, ed i pensionati con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1969 cui è invece elargito tale aumento, e quelli collocati in pensione col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, che fruiscono a loro volta dell'aumento al settantaquattro per cento della base imponibile. Ne', d'altra parte, può essere addotto ad elemento giustificativo il fattore temporale, in relazione ad una necessaria gradualità da attuarsi nella concessione di benefici importanti oneri finanziari, non potendo certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il diritto alla pensione in data posteriore vengano a ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente maturato. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione (restando conseguentemente assorbito il profilo di contrasto con l'art. 38), l'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'1 maggio 1968. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.

    Art. 9 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 37/1982

    Illegittimità dichiarata
    16 febbraio 1982

    È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione degli interessati) in base al sistema contributivo. Con sentenza n. 37 del 1977 tale norma e` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il profilo riguardante l'art. 38 Cost.) nella parte denunciata. - cfr. S. n. 37/1977

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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