Art. 4 — Pensione di inabilità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
- a)la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
- b)l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2.Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10,sino a raggiungere il massimo complessivo di 35,salvo che l'iscritto disponga di altri redditi,imponibili o esenti da imposte,in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui;si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'.(( La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione)). Successivamente alla concessione della pensione,quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente,questi deve dimostrare la entita' dei propri redditi ogni tre anni,con riferimento al triennio trascorso,pena la perdita del beneficio stesso. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione,la cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'.l'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992
