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Il trattamento di pensione diretta e' costituito dalle seguenti tre parti:

  • a)dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che costituisce la tabella A. S. allegata alla legge 21 novembre 1949 n. 914;
  • b)dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7600 annue quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili;
  • c)dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue. La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, e l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 143.

Testo in vigore dal 12 luglio 1954 al 5 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art2 · fonte del testo