Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 11 — Contributi ad imprese radiofoniche di informazione

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Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno dei 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1 gennaio 1986:

  • a)alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
  • b)al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
  • a)abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
  • b)trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
  • c)non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9; viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza.

Testo in vigore dal 9 marzo 1987 al 1 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art11 · fonte su Normattiva