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[1]Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 4 per cento fino ad un importo di 400 milioni; lite 3 per cento sull'importo eccedente i 400 milioni e non gli 800 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente gli 800 milioni e non i 1.200 milioni; lire 2 per cento sull'importo eccedente i 1.200 milioni.

[2]Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art11 · fonte del testo