Art. 11 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →
[1]Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 4 per cento fino ad un importo di 400 milioni; lite 3 per cento sull'importo eccedente i 400 milioni e non gli 800 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente gli 800 milioni e non i 1.200 milioni; lire 2 per cento sull'importo eccedente i 1.200 milioni.
[2]Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
