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Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato, del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato da rappresentanti delle parti contraenti.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art6 · fonte del testo