Art. 8 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni. Per quanto riguarda, il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 23 ed 8 di ogni mese. Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Siena o di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli Affari di Firenze, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle accennate province e nelle altre dipendenze rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
