Art. 25 — Giudici popolari della sessione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989
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Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di legittimità costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione e relativa agli artt. 3, 4, 25 e 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, che limitano la partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei giudici popolari è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 56 del 1958 della Corte costituzionale. La sua riproposizione in base ad un nuovo argomento tratto dalla sopravvenuta legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ammette le donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, con ciò stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza numerica nella formazione dei collegi giudicanti, rende pregiudizialmente necessario accertare se tale ultima legge non abbia abrogato le disposizioni denunciate e tale accertamento, tanto più trattandosi di successione cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza per il quale è competente il giudice a quo.
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Riordinamento dei giudizi di Assise · Art. 4 Riordinamento dei giudizi di Assise
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 18 gennaio 1957. 168 parole tolte.
tolto: Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinche', volendo, possano assistere alle operazioni. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere. Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avra' principio e' notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati. I giudici ai quali e' notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento. Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art25 · fonte del testo