Art. 5 — Comitato dei delegati - Elezioni attribuzioni
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Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo api presso indicato. Gli iscritti nei Collegi provinciali e circondariali, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero degli attuali Collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; nel qual caso gli elettori sono proporzionalmente ripartiti. Puo' essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1 gennaio antecedente la data delle elezioni:
- 1)appartenga ad un Collegio della circoscrizione di distretto di Corte di appello che dovrebbe rappresentare;
- 2)contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;
- 3)non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa. La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa. Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun Collegio; il seggio elettorale e' presieduto dal presidente del Collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione. Il presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei sindaci, somma i risultati parziali, e proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianita' di iscrizione all'Albo, il piu' anziano di eta'. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. I rappresentanti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine della graduatoria. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
- a)stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
- b)approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;
- c)elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;
- d)approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e)stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;
- f)puo' demandare funzioni ai. Consiglio di amministrazione;
- g)adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti. Le deliberazioni indicate nella lettera b) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1967 al 27 ottobre 1982
