Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 44 — Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio

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La vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui vennero contratte le ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermita', non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione. La vedova ha altresi' diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 450/1991

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 1991

    Riuniti i giudizi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione d…

    Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra

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  • Ordinanza n. 274/1992

    Questione inammissibile
    12 giugno 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

    Art. 3 cost. · Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art44 · fonte su Normattiva