Art. 44 — Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
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La vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui vennero contratte le ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermita', non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione. La vedova ha altresi' diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
