Art. 51 — Figli con diritto a pensione inabili al lavoro
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Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta', oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore. Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 luglio 1971
