Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 51 — Figli con diritto a pensione inabili al lavoro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 27 febbraio 1975. Leggi il testo vigente →

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta', oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore.4 Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971 n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

Testo in vigore dal 1 luglio 1971 al 27 febbraio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.

    Art. 51 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 luglio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971 n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art51 · fonte del testo