Art. 51 — Figli con diritto a pensione inabili al lavoro
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Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta', oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore.47 Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971 n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 febbraio 1975 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975 n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 51, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1975 al 1 febbraio 1979
