Riordinamento della previdenza marinara

Art. 15 — Requisiti per il diritto a pensione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:

  • a)le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;
  • b)le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne;
  • c)le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
  • d)le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate. Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda. La decorrenza di questa pensione e' stabilita dall'articolo 18 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art15 · fonte su Normattiva