Art. 98 — Norme transitorie per le vedove già escluse dal pensionamento
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La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:
- a)non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;
- b)presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
