Riordinamento della previdenza marinara

Art. 98 — Norme transitorie per le vedove già escluse dal pensionamento

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La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:

  • a)non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;
  • b)presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. 3 La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n. 27

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La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni".

Testo in vigore dal 1 aprile 1973 al 20 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art98 · fonte su Normattiva