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La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H. Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purche' le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volonta' delle parti.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961
