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La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H. Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purche' le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volonta' delle parti.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 311/2006

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2006

    Posto che, come plausibilmente motivato dal giudice rimettente, lo jus superveniens , costituito dall'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dall'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dall'art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo , che, di conseguenza, continua ad essere disciplinata dall'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), è ammissibile, stante la sua perdurante rilevanza in detto giudizio, la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma.

    Art. 55 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/1986

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1986

    È irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

    Art. 3 cost. · Art. 55 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 12 Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra · Art. 42 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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