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Le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge, e ai sensi del precedente art. 3. La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione base e' a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14. La rata mensile del trattamento di pensione e' arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 8 dicembre 1955

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1989

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952,…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 10 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art9 · fonte del testo