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Le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge, e ai sensi del precedente art. 3. La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione base e' a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14. La rata mensile del trattamento di pensione e' arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.
Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 8 dicembre 1955
