Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1958 al 26 settembre 1962. Leggi il testo vigente →

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:

  • a)se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;
  • b)se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta. Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare. L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 e' maggiorato ai sensi del precedente art. 3. La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base e' a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14. La rata mensile del trattamento di pensione e' arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1955, n. 1125

2

La L. 26 novembre 1955, n. 1125 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

L. 20 febbraio 1958, n.55

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1958

La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte."

Testo in vigore dal 1 marzo 1958 al 26 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1989

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952,…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 10 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 1955 al 1 marzo 1958. 10 parole tolte.

b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a tolto: raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta. Le pensioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 febbraio 1958, n.55

    La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art9 · fonte del testo