Art. 98
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 58 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
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5 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FALLIMENTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - AMMINISTRATORE - DEDOTTA "GENERICA" PREVISIONE DELL'<<OBBLIGO DI PAGAMENTO IN SOLIDO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE CAUSATE DA ACCERTAMENTI DERIVANTI DA ELEMENTI ESTRANEI ALLA VOLONTA' DEGLI AMMINISTRATORI>> - RITENUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DELL'ART. 113 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata in riferimento all'art. 24 Cost., con la sentenza n. 348 del 1987, successiva all'emissione dell'ordinanza del giudice 'a quo'. Non puo', del pari, ritenersi violato neppure l'art. 113 Cost., tenuto conto che il responsabile in solido con il soggetto passivo ha comunque la facolta' di impugnare gli atti amministrativi di imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione. - V., pure, le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 48/1988; 246/1989; 178/1990; 519/1991, con le quali e' stata ribadita la predetta pronuncia. red.: G. Leo
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - PAGAMENTO DI PENALITA', SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - SOGGETTI OBBLIGATI: RAPPRESENTANTI (NELLA SPECIE EX AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA') DEL SOGGETTO PASSIVO INADEMPIENTE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOTIFICAZIONE AD ESSI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La tutela del rappresentante del soggetto passivo in ordine al preteso pagamento di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni sull'I.R.PE.G., non puo' ritenersi compressa per effetto della non prevista previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie, essendogli riconosciuta la possibilita' d'impugnare l'iscrizione a ruolo e di contestare in quella sede sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimita' dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Nello stesso senso, su analoghe questioni: S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989 e 178/1990.
Riguarda ancheart. 55 Accertamento imposte sui redditi
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - PAGAMENTO DI PENALITA', SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - SOGGETTI OBBLIGATI: RAPPRESENTANTI (NELLA SPECIE EX AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA') DEL SOGGETTO PASSIVO INADEMPIENTE - MANCATA PREVISIONE DELLA NOTIFICA AGLI STESSI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - RICHIAMO A PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - NON PERTINENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti la responsabilita' degli ex amministratori di societa' per penalita', soprattasse ecc. per infrazioni all'I.R.PE.G., non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria". Va quindi senz'altro respinta la censura di eccesso di delega avanzata, nei confronti delle norme suddette, in base all'assunto che il richiamato art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825, non prevederebbe alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria" in mancanza di avviso di accertamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, legge 9 ottobre 1971, n. 825.).
Riguarda ancheart. 55 Accertamento imposte sui redditi
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA PREVISIONE DI NOTIFICA AL COOBBLIGATO IN SOLIDO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - ADDEBITI DI OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI IMPOSTE DIRETTE O VIOLAZIONE DEI RELATIVI OBBLIGHI CONTESTATI AL RAPPRESENTATO - NOTIFICA ANCHE AL RAPPRESENTANTE DEL CONTRIBUENTE, RESPONSABILE CON QUESTI IN SOLIDO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. nn. 348/1987, 184/1989; O. nn. 591/1988, 48/1988.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PAGAMENTO DELLE SOPRATTASSE O DELLE PENE PECUNIARIE - ISCRIZIONE A RUOLO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DESTINATARI - OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE E RAPPRESENTANTI (EX AMMINISTRATORI DI SOCIETA') - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 55; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 98, PENULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 76.
Nel procedimento tributario, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni; per cio` che riguarda, invece, la solidarieta` tributaria - la quale non si differenzia, nella sua intima essenza, da quella civile - rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinarne i relativi rapporti, sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3,24 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, comma penultimo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziati nella parte in cui non prevedono la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli ex amministratori di societa` - degli avvisi di accertamento). - cfr. S. n. 348/1987.
Riguarda ancheart. 55 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PAGAMENTO DELLE SOPRATTASSE E DELLE PENE PECUNIARIE - ISCRIZIONE A RUOLO - AVVIDO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - DESTINATARI - OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL SOGGETTO PASSIVO O CON IL SOGGETTO INADEMPIENTE E RAPPRESENTANTI (AMMINISTRATORI DI SOCIETA') - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata con precedente pronuncia e che non prospetti nuovi e diversi profili di illegittimita' va a sua volta dichiarata manifestamente infondata. Nella specie trattasi dell'art. 98 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli amministratori di societa' - degli avvisi di accertamento. - O. n. 48/1988
TRIBUTI IN GENERE - PAGAMENTO - TERMINI - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DI QUELLI SULLA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS: PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Riguarda ancheart. 8 Riscossione imposte sul redditoart. 7 Riscossione imposte sul redditolegge 825/1971art. 92 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA IMFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 Cost., sotto il profilo che sarebbero stati oltrepassati i limiti della legge di delega circa le sanzioni previste dalla legge stessa, in quanto non c'e' nell'ordinanza di rimessione il benche' minimo cenno alla valutazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 93 Riscossione imposte sul reddito
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma,…
ECLI:IT:COST:1997:196 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di Orvieto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…
ECLI:IT:COST:1990:178 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri, già dichiarata non fondata con sent. n. 348 del 1987. Così deciso in Rom…
ECLI:IT:COST:1989:246 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Pr…
ECLI:IT:COST:1988:591 · leggi il testo integrale
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24…
ECLI:IT:COST:1987:348 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata dalla Commissione tributaria di primo g…
ECLI:IT:COST:1983:271 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA…
ECLI:IT:COST:1983:32 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art98 · fonte su Normattiva