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Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. La dispensa dai servizio e' disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata al prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonche' in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialita'. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del Servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 7 novembre 1985

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 236/1985

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 1985

    Come la Corte ha più volte affermato, quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze armate, la differenza di grado non può avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto, l'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460, in quanto tuttora applicabile a situazioni maturate anteriormente alle modifiche introdotte dagli artt. 52, 254 e 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e in epoca in cui le forze di P.S. erano inquadrate nelle Forze armate dello Stato, va dichiarato illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevedeva che anche i sottufficiali di P.S. potessero conseguire la pensione, al pari degli ufficiali, al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S. nn. 255/1982 e 114/1971.

    Art. 32 Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 114/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 32, quarto comma, legge 3 aprile 1958, n. 460 - che limita il beneficio della minore anzianità di anni quindici di servizio effettivo ai fini del conseguimento della pensione ai soli sottufficiali di p.s. dispensati dal servizio per inidoneità alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed esclude da tale previsione, diversamente da quanto stabilito per gli ufficiali dello stesso corpo (i quali, al pari di quelli delle altre forze armate, possono avvalersi dell'art. 12 r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui conseguono in ogni caso la pensione con la predetta anzianità), i sottufficiali rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale - essendo entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia e stabilito che la nuova disciplina si applica anche ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della sua entrata in vigore, rendendo pertanto necessaria, alla stregua delle sopravvenute norme, una nuova valutazione della rilevanza, da parte del giudice a quo, della proposta questione di legittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 32 Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza · Art. 52 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art32 · fonte del testo