Art. 32
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Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. La dispensa dai servizio e' disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata al prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonche' in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialita'. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del Servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 7 novembre 1985
