Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORD. N. 418/89. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI AUTOVEICOLI CON PATENTE MILITARE - EQUIPARAZIONE 'QUO AD POENAM' ALLA GUIDA SENZA PATENTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'
Vanno restituiti al giudice "a quo", per il riesame della rilevanza alla stregua del sopravvenuto art. 6 della legge 18 marzo 1988 n. 11, gli atti concernenti la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393, con riguardo all'equiparazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente. (questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCITAZIONE ALLA GUIDA PER CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE - GUIDA CON IL "FOGLIO ROSA" MA SENZA ACCOMPAGNATORE MUNITO DI PATENTE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' affinche' riesamini - alla stregua della sopravvenuta modifica normativa 'ex' art. 6 della L. 18 marzo 1988 n. 111 - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 83, commi quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nella parte in cui, per il caso di guida di autoveicolo da parte di persona munita del cd. foglio rosa ma non accompagnata da persona provvista di patente in funzione di istruttore, prevede un trattamento sanzionatorio piu' severo di quello riservato a chi, senza avere il cd. foglio rosa, guidi accompagnato da persona munita di patente in funzione di istruttore. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SENZA LE CONDIZIONI PRESCRITTE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RICHIESTA DI PRONUNCIA ESTENSIVA DI SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), nella parte in cui non prevedono le pene accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto viene dal giudice rimettente richiesto di pronunciare una sentenza estensiva di sanzioni penali, in contrasto con il principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost..
Riguarda ancheart. 79 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80-ter Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTI MUNITI DI PATENTE MILITARE DELLA QUALE ABBIANO CHIESTO O POSSANO CHIEDERE LA CONVERSIONE - GUIDA DI AUTOVEICOLI NON MILITARI SENZA ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE PREFETTIZIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Riguarda ancheart. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 94 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - GUIDA SENZA AVERE A FIANCO, IN FUNZIONE DI ISTRUTTORE, PERSONA PROVVISTA DI PATENTE VALIDA PER LA CATEGORIA DI VEICOLI SU CUI SI E' AUTORIZZATI AD ESERCITARSI - MANCATA INDICAZIONE DELLA NORMA COSTITUZIONALE E DELLA SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), mancando nell'ordinanza di rinvio ogni riferimento alla norma parametro ed un qualsiasi accenno alla rilevanza della questione sollevata rispetto alla definizione del giudizio principale.
sentenza 62/1978massima n. 14423 Riguarda ancheart. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
REATI E PENE - DETERMINAZIONE DEI REATI E DELLA QUALITA' E MISURA DELLE PENE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - OSSERVANZA - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 83, SESTO COMMA - ESERCIZIO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI DI CATEGORIA A AD USO PRIVATO - ESCLUSIONE DELLA PENA ALTERNATIVA DELL'ARRESTO O DELL'AMMENDA PREVISTA PER I CASI DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE MA SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN ISTRUTTORE - SOGGEZIONE ALLA STESSA SANZIONE PREVISTA PER IL REATO DI GUIDA SENZA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIVERSITA' DI SANZIONI PENALI - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Con giurisprudenza costante la Corte ha deciso che rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena e che, finche' siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalita', non vi e' violazione dell'art. 3 della Costituzione. Alla luce di tali principi deve ritenersi non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che esclude dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista per i casi di esercitazione alla guida effettuata senza autorizzazione ma sotto la sorveglianza di un istruttore, chi, accompagnato da un istruttore, si esercita alla guida di un motoveicolo di cat. A ad uso privato, esponendolo di conseguenza alla piu' grave sanzione prevista per i casi di guida senza patente. Per i motoveicoli di cat. A, infatti, l'abilitazione alla guida, secondo la legge in vigore, non richiede il superamento di una prova pratica, per la quale occorra esercitarsi, ed e' quindi da escludere (pur dandosi atto delle critiche espresse e delle innovazioni sollecitate in proposito) che, nell'ambito dell'attuale sistema, la denunciata disparita' di trattamento sia priva di giustificazione. Cfr.: sent. n. 160 del 1973.
sentenza 1/1975massima n. 7579