Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - LICENZA DI PORTO D'ARMI - POSSIBILITA' DI REVOCA A CHI NON DIA AFFIDAMENTO DI NON ABUSARE DELLE ARMI - DEDOTTA GENERICITA' ED INDETERMINATEZZA dei PARAMETRI DI VERIFICA - LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo che consentirebbero la revoca della licenza di porto d'armi a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, in base a parametri generici ed indeterminati. Delle norme impugnate e' infatti possibile e doveroso dare un'interpretazione conforme a Costituizone, gravando sulla pubblica amministrazione specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimita' del provvedimento amministrativo. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 43 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA CHE ABBIA RIPORTATO CONDANNA PENALE PER DELITTO - SANZIONE ACCESSORIA - REVOCA IMMEDIATA DELL'AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA RICHIESTA PER LA NOMINA, CON CONSEGUENTE PREGIUDIZIEVOLE INCIDENZA SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AUTOMATISMO DELLA MISURA SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI GRADUAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILE RILEVANZA DEL PROBLEMA, TUTTAVIA, IN SEDE DI REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
A conferma di decisione gia' adottata sulla medesima normativa, vanno respinte le censure proposte, sotto il profilo della lamentata incidenza di essa sull'attivita' e sul diritto al lavoro dell'interessato, nei confronti degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali, al venir meno del previsto requisito del !"non aver riportato condanna per delitto", la nomina, con decreto prefettizio, a guardia giurata non puo' essere rinnovata. A modificare il gia' seguito indirizzo non valgono infatti i richiami del giudice 'a quo' alle sentenze della Corte costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi automatici di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per lesione del principio di gradualita' giacche', mentre per i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza in base alla legge 18 gennaio 1992, n. 16), secondo il principio affermato in quella giurisprudenza e' necessario ponderare ogni singolo caso attraverso il procedimento disciplinare, nell'"accesso all'impiego" - sia che si tratti di impiego pubblico, sia che si tratti di lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa - occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore. Pertanto, poiche' i tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate, differenziandole da altri prestatori d'opera, giustificano l'adottato meccanismo autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, va esclusa sia la irragionevolezza del disposto denunciato, sia il contrasto con gli artt, 4 e 35 Cost. i quali, a parte che nell'ordinanza di rinvio vengono richiamati in modo solo generico, in una situazione del tutto particolare come quella in questione non possono utilmente invocarsi. Pur se va riconosciuto - dato che la materia, come anche l'autorita' rimettente ammette, si presta a varie soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - che gli argomenti addotti ripropongono, anche in riferimento al caso in oggetto, il tema della revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. - Sulle norme oggetto dell'attuale impugnativa e su altre concernenti anch'esse le guardie giurate, v. S. n. 326/1995 e in precedenza O. n. 272/1992 e S. n. 766/1988. Sulla necessaria non automaticita' dei provvedimenti di decadenza dall'impiego in seguito a condanna, v. in particolare, S. n. 197/1993 e oltre a questa S. nn. 16/1991, 15/1990 40/1990. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 138 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - PREVISTA REVOCA DELLA NOMINA E DEL PORTO D'ARMA IN SEGUITO A CONDANNA PER DELITTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, PIU' VOLTE AFFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, PER CUI NON PUO' SANCIRSI LA DESTITUZIONE DELL'IMPIEGO O COMUNQUE LA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO COME EFFETTO AUTOMATICO DELLA CONDANNA PENALE - INSUSSISTENZA, IN QUANTO, NEL CASO, LA CONDANNA PENALE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DELL'INTERESSATO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - impugnato in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia e in particolare, come nella specie, la revoca della nomina a guardia giurata e del libretto di porto d'arma, quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto - non discende automaticamente - sia per le eventuali (libere) valutazioni "datoriali", sia per la possibilita' di accordi collettivi che, entro centi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore - la risoluzione del rapporto con l'istituto di vigilanza, ne', quindi, per l'interessato la perdita del posto di lavoro. Percio', nel caso - a prescindere dai profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, che certo giustificano la revoca dell'autorizzazione di polizia - la linea di giurisprudenza costituzionale invocata dalla ordinanza di rimessione - secondo la quale la condanna penale non puo' avere effetti sul rapporto di lavoro, senza una valutazione preventiva da parte dell'autorita' competente, che consenta di adeguarne e graduarne in concreto l'incidenza - non viene in alcun modo in rilievo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - Sulla illegittimita' costituzionale della destituzione dall'impiego e della perdita del posto di lavoro come effetto automatico della condanna penale, v., da ultimo, S. n. 220/1995. Sui profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, v. inoltre, in particolare, O. n. 272/1992. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 138 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA (NELLA SPECIE LICENZA DI PORTO D'ARMI) - CONCESSIONE - CONDIZIONI - ONERE PER L'INTERESSATO DI PROVARE LA PROPRIA BUONA CONDOTTA - IRRAGIONEVOLEZZA PER LA VARIETA' DEI PARAMETRI DI VERIFICA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI CENSURE.
L'onere, per coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia (nella specie licenza di porto d'armi), di provare la propria buona condotta, seppur limitato alle ipotesi in cui sussista un dato negativo accertato dalla pubblica amministrazione, appare, da un lato irragionevole in quanto addossa all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione e' in grado di adempiere per la varieta' dei parametri di verifica dai quali puo' scaturire la preclusione alla realizzazione di posizioni soggettive di cui il privato e' titolare, e dall'altro contrastante con il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione perche' le verifiche compiute dall'amministrazione non sempre possono restare ancorate a precisi criteri interpretativi con il rischio che rimangano affidate alle opinioni personali dei titolari della 'potestas decidendi', non rilevando il contrario, il fatto che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi che puo' divenire operante solo nei confronti delle persone riguardo alle quali esista la perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, 773, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta, restando assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 24 della Costituzione. - Sulla licenza di porto d'armi come eccezione al divieto, penalmente sanzionato, di portare armi, v., S. n. 24/1981. - Sulla necessita' di motivazione dei provvedimenti di revoca, v., O. n. 272/1992.
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA IN ORDINE AL VENIRE MENO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA - CONSEGUENTE LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI OPERARE UN CONTROLLO SULLA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUL QUALE SI SONO FONDATE LE CENSURE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo un principio accolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata per il venir meno del requisito della buona condotta, deve essere motivato, per consentire al giudice amministrativo di verificarne la legittimita'. Cade quindi la censura di incostituzionalita' avanzata sul presupposto che tale obbligo non fosse invece previsto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 11, ult. comma, e 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
Riguarda ancheart. 138 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - NOMINA A GUARDIA GIURATA (APPROVAZIONE DELLA) - REVOCA OBBLIGATORIA IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalla l. 7 febbraio 1990 n. 19, che all'art. 4, sostitutivo dell'art. 166 del codice penale, espressamente dispone che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorative".
Riguarda ancher.d. 773/1931
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - SOPRAVVENUTA MANCANZA DELLE CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATO IL RILASCIO - REVOCA OBBLIGATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA'. - R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 ART. 11, TERZO COMMA. - COST., ART. 3.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui impone la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali ne e' subordinato il rilascio, pur ponendo in evidenza il contrasto della normativa con l'evoluzione dell'ordinamento verso una minore rigidita' delle sanzioni, sia principali che accessorie, e' inammissibile perche' comporta valutazioni discrezionali riservate al potere legislativo. L'eventuale abbandono del principio per cui l'autorizzazione di polizia e' subordinata al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e la sua sostituzione con altro e diverso vanno infatti valutati con riguardo alla loro compatibilita' con l'intero sistema e con le sue varie articolazioni.