Art. 174
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[2]Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva