Art. 220

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[1](Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).

[2]Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi e' colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 26 marzo 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art220 · fonte su Normattiva