Art. 220
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 26 marzo 1970. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 26 marzo 1970 · versione 0 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONE ALL'ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 220, IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 220 del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con riferimento all'art. 13 Cost., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del 1975. - v. S. n. 211/1975.
Riguarda ancheart. 2 legge 1423/1956
SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONE ALL'ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 220, IN RELAZIONE ALL'ART. 157 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TRASGRESSORI DELLE PRESCRIZIONI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE E MANCANZA DEI REQUISITI DI CERTEZZA E DI UNIVOCITA' - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sebbene l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non abbia statuito che l'art. 220 del T.U. della legge di P.S. si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, e' da ritenere, secondo la giurisprudenza prevalente dalla Cassazione, che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Le suddette disposizioni che comportano tale misura coercitiva non contrastano con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza rispetto ai trasgressori alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per i quali non e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: trattasi di una scelta politica criminale e di prevenzione sociale del legislatore che, analogamente a quanto statuito nell'art. 236, quarto comma, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover prescindere nelle sue determinazioni dall'entita' obiettiva del reato e dalla pena edittale. Neppure e' violato l'art. 13 Cost., perche' gli elementi di certezza e di inequivocita' che il giudice a quo ritiene insiti nel concetto di tassativita', sono presenti nelle circostanze di legge per le quali l'arresto e' obbligatorio.
Riguarda ancheart. 2 legge 1423/1956
SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI COMPARIRE MASCHERATO IN LUOGO PUBBLICO - CONTRAVVENZIONE EX ART. 85 DEL T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - ART. 220: ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 220 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'art. 85 dello stesso T.U., viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede l'arresto obbligatorio di chi, tutto al piu', sara' possibile della pena dell'ammenda. Del resto, la custodia preventiva di chi compaia mascherato in luogo pubblico non si giustifica ne' con i precedenti legislativi, ne' con la gravita' del reato, ne', infine, con ragionevoli motivi di prevenzione, non denotando, di per se', la mascheratura alcuna pericolosita' del soggetto attivo.
SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI COMPARIRE MASCHERATI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - CONTRAVVENZIONE EX ART. 85 DEL T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - ART. 220: ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, SECONDO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. 39/70.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico. Così deciso in Roma, in camera di consiglio,…
ECLI:IT:COST:1970:39 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata con le ordinanze in epigrafe del pretore di Prato e del pretore di Terralba, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo…
ECLI:IT:COST:1976:64 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigr…
ECLI:IT:COST:1975:211 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85 dello stesso testo unico. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…
ECLI:IT:COST:1970:93 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 308 — Arresto in flagranza
… indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena piu' grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari…
Art. 75 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
… reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 27 Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Salvo quanto e' prescritto…
Art. 16
Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. COMMA…
Art. 381 — Arresto facoltativo in flagranza
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un…
Art. 309 — Arresto fuori dei casi di flagranza
Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o…
Art. 380 — Arresto obbligatorio in flagranza
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art220 · fonte su Normattiva