Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1988 al 5 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

[1]Perdita di raccomandate - Indennita'

[2]In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28. Non compete indennita' per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Testo vigente dal 24 marzo 1988 al 5 marzo 1992 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art48 · fonte su Normattiva