Art. 27 iva
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Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ((nel secondo mese)) precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 12,25 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria e al 5,65 o al 25,90 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del trentacinque per cento. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale. 20
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
4Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
9Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.
D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786
11Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36, comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione".
D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102
12Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 12,25 per cento".
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 26 febbraio 1979 al 1 novembre 1980 · versione 28 su Normattiva