Art. 27 iva
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Entro ciascun mese il contribuente deve presentare una dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, recante l'indicazione degli elementi di calcolo di cui ai successivi commi e dell'imposta da versare o dell'eccedenza detraibile che ne risulta. Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione il contribuente deve versare un importo pari alla differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta risultante dalle fatture registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo ammesso in detrazione ai sensi del primo secondo comma dell'art. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonche' dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente.5 Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo sara' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento. 4911 Nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione e' diminuito della somma corrispondente alla quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale.5 I contribuenti che effettuano operazioni nell'esercizio di impresa, tranne quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4 e quelli che esercitano attivita' consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non e' stata registrata alcuna operazione imponibile. Se il contribuente non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione l'ammontare detraibile relativo alle fatture di acquisto e alle bollette d'importazione registrate nel corso del mese viene computato nel mese successivo.5 L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato al mese successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato nei registri di cui agli articoli 23 e 24. Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione annuale.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
4Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
9Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.
D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786
11Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36, comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione".
Testo vigente dal 9 ottobre 1976 al 9 aprile 1977 · versione 14 su Normattiva