Art. 27 iva

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Entro ciascun mese il contribuente deve presentare una dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, recante l'indicazione degli elementi di calcolo di cui ai successivi commi e dell'imposta da versare o dell'eccedenza detraibile che ne risulta. Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione il contribuente deve versare un importo pari alla differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta risultante dalle fatture registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo ammesso in detrazione ai sensi del primo ((secondo)) comma dell'art. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonche' dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente.5 Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo sara' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento. 4 Nelle ipotesi previste dal ((quarto)) comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione e' diminuito della somma corrispondente alla quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale.5 ((I contribuenti che effettuano operazioni nell'esercizio di impresa, tranne quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4 e quelli che esercitano attivita' consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non e' stata registrata alcuna operazione imponibile)). Se il contribuente non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione l'ammontare detraibile relativo alle fatture di acquisto e alle bollette d'importazione registrate nel corso del mese viene computato nel mese successivo.5 L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato al mese successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato nei registri di cui agli articoli 23 e 24. Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione annuale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

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Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 18 maggio 1976 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 17 settembre 20111 gennaio 2027per 15 anni
  3. 1 maggio 199817 settembre 2011per 13 anni
  4. 1 gennaio 19981 maggio 1998per 4 mesi
  5. 4 ottobre 19971 gennaio 1998per 3 mesi
  6. 24 maggio 19944 ottobre 1997per 3 anni
  7. 1 marzo 199424 maggio 1994per 3 mesi
  8. 30 ottobre 19931 marzo 1994per 4 mesi
  9. 13 luglio 199130 ottobre 1993per 2 anni
  10. 29 giugno 199013 luglio 1991per un anno
  11. 31 maggio 198829 giugno 1990per 2 anni
  12. 18 febbraio 198531 maggio 1988per 3 anni
  13. 4 ottobre 198218 febbraio 1985per 2 anni
  14. 31 dicembre 19804 ottobre 1982per un anno
  15. 1 novembre 198031 dicembre 1980per 2 mesi
  16. 26 febbraio 19791 novembre 1980per un anno
  17. 1 febbraio 197926 febbraio 1979per 25 giorni
  18. 9 aprile 19771 febbraio 1979per un anno
  19. 9 ottobre 19769 aprile 1977per 6 mesi
  20. 18 maggio 19769 ottobre 1976per 5 mesi
  21. 29 dicembre 197418 maggio 1976per un anno
  22. 29 agosto 197429 dicembre 1974per 4 mesi
  23. 11 novembre 197229 agosto 1974per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art27 · fonte su Normattiva