Art. 27 iva
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Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.((Il termine predetto e' anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.)) 4256 Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successiv. 2856 Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta e' del due per cento, per 108 quando l'imposta e' dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta e' del quindici per cento, per 118 quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta e' del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima. 27 33 38 Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale. 20 56
Gli interventi su questo articolo(13)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
4Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
9Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.
D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786
11Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36, comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione".
D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102
12Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 12,25 per cento".
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento."
L. 22 dicembre 1980, n. 889
27La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
28Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta e' del 10 per cento, per 120 quando l'imposta e' del 20 per cento e per 138 quando l'imposta e' del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima".
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.
D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291
42Il D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.
Il D.L. 11 aprile 1989, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente".
Testo vigente dal 29 giugno 1990 al 13 luglio 1991 · versione 69 su Normattiva