Art. 27 iva

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Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successiv. 28 Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta e' del due per cento, per 108 quando l'imposta e' dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta e' del quindici per cento, per 118 quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta e' del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima. 27 33 38 Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale. 20

Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

4

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249

9

Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.

D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786

11

Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36, comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione".

D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102

12

Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 12,25 per cento".

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

26

Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento."

L. 22 dicembre 1980, n. 889

27

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

28

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

33

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta e' del 10 per cento, per 120 quando l'imposta e' del 20 per cento e per 138 quando l'imposta e' del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima".

38

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

Testo vigente dal 18 febbraio 1985 al 31 maggio 1988 · versione 55 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 17 settembre 20111 gennaio 2027per 15 anni
  3. 1 maggio 199817 settembre 2011per 13 anni
  4. 1 gennaio 19981 maggio 1998per 4 mesi
  5. 4 ottobre 19971 gennaio 1998per 3 mesi
  6. 24 maggio 19944 ottobre 1997per 3 anni
  7. 1 marzo 199424 maggio 1994per 3 mesi
  8. 30 ottobre 19931 marzo 1994per 4 mesi
  9. 13 luglio 199130 ottobre 1993per 2 anni
  10. 29 giugno 199013 luglio 1991per un anno
  11. 31 maggio 198829 giugno 1990per 2 anni
  12. 18 febbraio 198531 maggio 1988per 3 anni
  13. 4 ottobre 198218 febbraio 1985per 2 anni
  14. 31 dicembre 19804 ottobre 1982per un anno
  15. 1 novembre 198031 dicembre 1980per 2 mesi
  16. 26 febbraio 19791 novembre 1980per un anno
  17. 1 febbraio 197926 febbraio 1979per 25 giorni
  18. 9 aprile 19771 febbraio 1979per un anno
  19. 9 ottobre 19769 aprile 1977per 6 mesi
  20. 18 maggio 19769 ottobre 1976per 5 mesi
  21. 29 dicembre 197418 maggio 1976per un anno
  22. 29 agosto 197429 dicembre 1974per 4 mesi
  23. 11 novembre 197229 agosto 1974per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art27 · fonte su Normattiva