Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE CON RITARDO SUPERIORE AI 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE LEGALE - EQUIPARAZIONE ALL'OMESSA DICHIARAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - CARENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, e 43, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) dell'art. 37, sesto comma, suddetto, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme in base alle quali si considerano omesse le dichiarazioni annuali dell'IVA presentate con un ritardo superiore a trenta giorni. Infatti, il rimettente non ha indicato la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, così rendendo carente la descrizione della fattispecie concreta, e non ha fornito le ragioni per le quali ha attribuito alle disposizioni impugnate una delle possibili interpretazioni e non quella adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla graduazione delle sanzioni ed all'individuazione delle condotte punibili, v., citate, sentenze n. 84, 83 e 82/1989 e le ordinanze n. 292/2006, n. 56/1990, n. 524 e 298/1989.
Riguarda ancheart. 37 Testo unico IVAart. 5 d.lgs. 471/1997
I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - VIOLAZIONI - RITARDATA O OMESSA DICHIARAZIONE - COMMISURAZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
La intervenuta modifica con effetto retroattivo - con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n.94 - del regime e delle ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull' I.V.A., rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo al fine del riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce delle sopravvenute innovazioni normative. (Questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 Cost.: a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria, il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorche` tardivo adempimento; b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece e` previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche).
Riguarda ancheart. 7 d.l. 852/1976art. 58 Testo unico IVA
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1971 - PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SANZIONI CONNESSE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - DELEGA AL GOVERNO - ASSERITO DIFETTO DI "OGGETTI DEFINITI" E DI "PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI" - PRETESA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA DELEGANTE E IN VIA DERIVATA DELLA NORMA ATTUATIVA DELLA DELEGA IN MATERIA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA DICHIARAZIONE IVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Con l'assegnare al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie gia' esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge-delega prevedeva, il legislatore delegante ha circoscritto la discrezionalita' governativa alla sola scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, con l'ulteriore, espresso limite della necessita' di commisurare e graduare queste ultime alla entita' delle violazioni (e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio). Sicche', considerato in modo non avulso dal complesso del sistema - ed in riguardo soltanto alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo esclusa ogni considerazione concernente quelle penali) - l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, appare conforme all'art. 76 della Costituzione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sotto il profilo che la delega al Governo in materia di sanzioni per la violazione di obblighi tributari non avrebbe riguardato "oggetti definiti" ne' fissato alcun principio e criterio direttivo, in via derivata assumendosi altresi' illegittima la disciplina delle sanzioni per le violazioni di obblighi connessi alla dichiarazione I.V.A.).
Riguarda anchelegge 825/1971
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI - ASSUNTA GENERICITA' DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGANTE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Cio' perche' il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorche' non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtu' della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 41 Testo unico IVAart. 42 Testo unico IVAart. 44 Testo unico IVAart. 45 Testo unico IVAart. 46 Testo unico IVAe altri 4
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - IDENTITA' DI SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., sotto il profilo che le norme denunciate determinerebbero una ingiustificata disparita' di trattamento col prevedere la stessa sanzione sia per chi definitivamente omette la dichiarazione sia per chi la presenti con ritardo, in quanto e' sopravvenuto il d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 che ha modificato le norme denunciate nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione.
Riguarda ancheart. 58 Testo unico IVA
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULL'IVA - LIMITAZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonche' dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimita' costituzionale della limitazione della possibilita' di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
sentenza 22/1979massima n. 14443 Riguarda ancheart. 48 Testo unico IVAart. 58 Testo unico IVAd.P.R. 633/1972
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A) - PREVISIONE DI LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - INTRODUZIONE DI MODIFICAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoche' gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.
Riguarda ancheart. 41 Testo unico IVAart. 58 Testo unico IVA