Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - BALLERINI E TERSICOREI - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO EX D.P.R. N. 1124/1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,35, E 38 COST.. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124, ARTT. 1,4. - COST., ARTT. 3,35, 38.
I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilita' del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attivita' siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non puo', senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ARTIGIANI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ARTIGIANI ITALIANI ALL'ESTERO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 1 E 4. - COST., ARTT. 35 E 38.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI La legge-quadro sull'artigianato 8 agosto 1983, n. 443 ha previsto, quale requisito per la qualificazione di "artigiano", che il titolare dell'impresa non limiti il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale della stessa, ma svolga anche attivita' manuale, partecipando al processo produttivo, sicche' il suo lavoro abbia carattere determinante. Dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di piu', dalla prevalenza di questo nell'attivita' dell'artigiano, discende l'impossibilita' di negare ad essa la tutela assicurata al lavoro dai precetti costituzionali, rimanendo indifferente il fatto che esso si svolga all'estero: il luogo di lavoro non puo' far venir meno - come gia' chiarito dalla sentenza della Corte n. 369 del 1985 - le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., gli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano la efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'I.N.A.I.L. a favore degli artigiani. - S.n. 369/1985.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE ITALIANO OPERANTE ALL'ESTERO ALLE DIPENDENZE DI IMPRESA ITALIANA - ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto le disposizioni impugnate sono state medio tempore gia` dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, comma quarto, e 38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana". - S.n. 369/1985.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - ADDETTI A SERVIZI ANTINCENDI - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ESCLUSIONE DALLA TUTELA ASSICURATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione con la quale si denuncia l'esclusione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (secondo il d.P.R. n. 1124 del 1965), in quanto il giudice a quo - pur rilevando l'avvenuta trasformazione del Corpo in organo civile dello Stato - non ha svolto il dovuto accertamento se altrettanto valide provvidenze non siano (eventualmente) apprestate dalla legislazione speciale, anteriore o successiva al T.U. del 1965, dettata per gli appartenenti al Corpo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma terzo, n.22 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, denunciato per asserito contrasto con l'art. 3 Cost.).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE INFORTUNI - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE OD OCCUPATI NEI LOCALI OVE ESSE SONO IMPIEGATE - MANCANZA DI ALCUN RISCHIO CONCRETO DI INFORTUNIO - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` risolta nel senso dell'infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 1, commi primo e quarto, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio. - S. n. 221/1986.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE MACCHINE (ELETTRICHE) OD OCCUPATI NEGLI AMBIENTI OVE TALI MACCHINE SONO COLLOCATE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO ANCHE IN MANCANZA, IN CONCRETO, DI RISCHIO DI INFORTUNIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile - per omessa verifica della rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale sollevata senza previo esame da parte del giudice a quo della incidenza della stessa sulla definizione della controversia di merito, cosi' come e' inammissibile - per difetto di motivazione in punto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale proposta con ordinanza di rimessione la cui motivazione si esaurisca nel richiamo di precedenti analoghe ordinanze. (Inammissibilita' degli incidenti di legittimita' costituzionale - concernenti l'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio di infortunio - sollevati - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. -, rispettivamente, nel corso di giudizio di appello avverso sentenza definitiva di rigetto della domanda, senza preventivamente esaminare l'appello contro la sentenza parziale reiettiva di eccezione di improcedibilita' (il cui eventuale accoglimento avrebbe reso superfluo il proposto incidente); e, in altro giudizio, senza considerare l'eccezione di prescrizione (della pretesa contestata) opposta in via preliminare alla domanda, solo disattendendo la quale potevasi accedere rite et recte al merito; e in altro giudizio, ancora, con ordinanza meramente elencativa di precedenti otto ordinanze di rimessione, che avevano sollevato la medesima questione giudicandola non manifestamente infondata).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI O OCCUPATI NEI LOCALI OVE TALI MACCHINE SONO COLLOCATE - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO DI INFORTUNIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - sotto il profilo che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune categorie di lavoratori e settori di attivita', l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' tale doglianza irrazionalmente presuppone che il "rischio minimo" (connesso ad accadimenti di piu' che rara frequenza) sia posto sullo stesso piano del "rischio zero" (connesso ad accadimenti insussistenti), il quale ultimo e' invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica); ne' viola il principio della adeguatezza delle prestazioni previdenziali, vertendo i giudizi di provenienza tra INAIL ed alcuni datori di lavoro e non gia' tra INAIL e lavoratori assicurati, e nutrendo questi ultimi materiale interesse alla vigenza delle norme impugnate. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata in base all'assunto che dette norme porrebbero in essere una disparita' di trattamento tra datori di lavoro in quanto, a parita' di assenza di rischio concreto, imporrebbero ad alcuni l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne dispenserebbero altri, garantendo solo ad alcuni dipendenti la garanzia assicurativa; che tale copertura, inoltre, non sarebbe limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si estenderebbe a qualsiasi evento accidentale verificatosi in occasione di lavoro).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORI DI LAVORO CONSEGUENTE AD UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RISCHIO - - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - in base all'assunto che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune "categorie di lavoratori e settori di attivita'", l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' una tale doglianza, fondata sull'affermazione di una presunzione assoluta di rischio, non considera che la presunzione assoluta di un determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto di norma sostanziale, e pertanto incorre nella irrazionale confusione tra accadimento di piu' che rarissima frequenza e accadimento insussistente, e quindi nella equiparazione tra "rischio minimo" e "rischio zero", il quale ultimo e', invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica) secondo il "diritto vivente" quale si desume da: art. 328, d.P.R. n. 547 del 1955; norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato elettronico italiano; decreto del Ministro del lavoro 20 febbraio 1981, di fissazione del tasso medio delle tariffe dei premi e contributi per talune categorie di personale, ecc. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra datori di lavoro, derivante da una presunzione assoluta di rischio che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della Cassazione).
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO DI INFORTUNIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - PRETESA NATURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esistenza in ogni caso di un rischio pur minimo di infortuni per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, non consente di confondere la posizione dei datori di lavoro, tenuti sempre all'obbligo assicurativo per tali categorie di dipendenti, con quella dei datori di lavoro che non sono tenuti ad obblighi di questo genere per mancanza assoluta di rischi di infortuni verificabili nel loro settore di attivita', ne' di attribuire natura tributaria alla contribuzione assicurativa in quanto svincolata dalla (necessaria) esistenza di rischio concreto, quindi ritenere che nella specie il rapporto assicurativo costituisca in sostanza un rapporto assistenziale su base tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 53, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio di infortunio).
LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEL LAVORATORE ITALIANO OPERANTE ALLE DIPENDENZE DI IMPRESE ITALIANE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1; dpr 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4. - cst art. 35.
Gli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non prevedendo le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, si pongono in contrasto con il principio della tutela del lavoro italiano all'estero da ritenersi uno dei fondamentali principi sanciti dalla Costituzione. Deve, pertanto, essere dichiarata, per violazione dell'art. 35 Cost., l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di imprese italiane.
Riguarda ancheart. 1 r.d.l. 1827/1935art. 4 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE DELLE PERSONE ADDETTE, IN RAPPORTO DIRETTO CON IL PUBBLICO, A SERVIZIO DI CASSA ALLE DIPENDENZE DI IMPRESE PER LE QUALI L'ASSICURAZIONE SIA OBBLIGATORIA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SOGGETTI ESPOSTI AI MEDESIMI RISCHI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Atteso il processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione da un lato agli addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli, dall'altro alle guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate (tuttoche` addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cosi` come disciplinata dal titolo primo del testo unico.
sentenza 55/1981massima n. 11500 Riguarda anched.P.R. 1124/1965